Sulla base di quanto stabilito dell'art. 1, c. 9, della L.335/1995 e dal D.Lgs. 180/1997,
il montante contributivo individuale relativo alle pensioni da liquidare con il
sistema contributivo deve essere calcolato rivalutando il montante individuale dei contributi
maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.
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